IMPORTANTE AGGIORNAMENTO:
Il giorno 29/02/2024 è stata introdotta la nuova legge della Regione Liguria n. 1/2024 in materia di strutture turistico-ricettive e di locazioni brevi.
Proviamo a capire insieme come potrebbe cambiare 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝘂𝘀𝗼 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 per noi agenti immobiliare e per i privati che gestiscono direttamente il proprio appartamento
– Obbligo di esporre il CIN (Codice Identificativo Nazionale), che sostituirà il vecchio CITRA
– installazione di rilevatore di gas combustibili e del monossido di carbonio
– presenza di un estintore ogni 200 metri quadri (uno per piano)
– SCIA per chi gestisce in forma imprenditoriale la locazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN”
QUINDI, AD OGGI, NON È ANCORA IN VIGORE
Sono “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, che possono prevedere, oltre alla locazione, anche la prestazione dei servizi di:
– fornitura di biancheria e di
– pulizia dei locali.
Si tratta di contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line”. Ovviamente dobbiamo essere certi che si tratti di immobili ad uso abitativo con categoria catastale da A1 ad A11 (con esclusione di A10), stipulati tra persone fisiche, che non superino i 30 giorni nel corso dell’anno (il termine dei 30 giorni deve essere naturalmente considerato in relazione ad ogni singolo contratto).
Quando sorge la presunzione di imprenditorialità nell’ambito dell’affitto breve?
Art. 1, co. 595 Legge n. 178/20
“Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta locati per un periodo massimo di 30 giorni. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione”Pertanto, la gestione di oltre 4 appartamenti posti in locazione breve per periodo di imposta (anno solare) comporta l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale (ai fini della presunzione di imprenditorialità, quindi, rileva soltanto la concessione in locazione breve e non la locazione turistica di durata superiore a 30 giorni).
QUESTO IN DEFINITIVA COME CAMBIA LA LOCAZIONE TURISTICA CON L’INTRODUZIONE DELLA NUOVA LEGGE, ma siamo certi seguiranno delle modifiche/integrazioni soprattutto per quanto riguarda la gestione sopra ai 30 giorni ( occorrerà pagare l’imposta di soggiorno? occorrerà installare gli estintori ed i rilevatori di gas? quali adempimenti occorrerà fare/non fare ?).
VI TERREMO AGGIORNATI!
NORMATIVA PRIMA DELLA NUOVA LEGGE della Regione Liguria n. 1/2024 in materia di strutture turistico-ricettive e di locazioni brevi,
Il 20/05/2021 entra in vigore la LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 8
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche).
il nuovo intervento è finalizzato, in particolare, a dare risposta a due esigenze sopravvenute: l’una per interventi legislativi nazionali (gli emendamenti fanno si che la normativa regionale si allinei a quella nazionale) e l’altra per la necessità di potenziare il contrasto all’abusivismo attraverso una novellata disciplina sanzionatoria
Le principali modifiche sono:
POSSIBILI CASISTICHE CHE SI POSSONO PRESENTARE:
– 1° CASO: riguarda gli appartamenti che sono locati sempre ed esclusivamente per periodi superiori ai 30 giorni. Il locatore non è tenuto ad effettuare la comunicazione di locazione di AAUT ai sensi della l.r. 32/2014. Analogamente non dovrà comunicare i movimenti dei turisti ai fini ISTAT. Non è tenuto alla comunicazione ai fini di pubblica sicurezza essendo il contratto soggetto a registrazione. Nel caso in cui gli appartamenti siano già stati oggetto di comunicazione di locazione e risultino registrati nella banca dati regionale potranno essere cessati;
– 2° CASO: riguarda gli appartamenti che sono locati sempre ed esclusivamente per periodi non superiori ai 30 giorni. Chiaramente il locatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di locazione di AAUT ai sensi della l.r. 32/2014. E’ tenuto inoltre a comunicare i movimenti dei turisti ai fini ISTAT e a comunicare i dati ai fini di pubblica sicurezza.
– 3° CASO: riguarda gli appartamenti che sono locati sia per periodi superiori a 30 giorni sia per periodi inferiori. In tale caso il locatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di locazione di AAUT ai sensi della l.r. 32/2014. Dovrà comunicare i movimenti dei turisti ai fini ISTAT esclusivamente per i periodi di locazione di durata non superiore a 30 giorni e, sempre per tali contratti, dovrà comunicare i dati ai fini di pubblica sicurezza.
Sono state inserite anche consistenti sanzioni in materia di abusivismo.
Qui in allegato trovate la Legge Regionale del 03 maggio 2021 e la circolare con la modifica della Legge Regionale
circolare_modifica_legge_regionale