Con la circolare n 24/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, la cosiddetta legge Airbnb. Il provvedimento, tra le altre cose, fa il punto della situazione sui contratti ai quali si applica la nuova disciplina, sugli attori coinvolti, su chi deve effettuare le ritenute e le comunicazioni dei dati relativi ai contratti e sulle sanzioni per i mancati adempimenti.
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Sono da considerarsi locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni. Il termine deve essere considarato in relazione a ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa. Ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1º giugno 2016, su opzione del locatore, si puo’ applicare il regime della cedolare secca con aliquota al 21%.
Le nuove regole non si applicano agli immobili situati all’estero e a quelli che non hanno finalità abitative. La locazione deve riguardare le unità immobiliari situtate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10- uffici e studi privati) e le relative pertinenze, oppure singole stanze dell’abitazione. Il contratto puo’ avere ad oggetto, oltre all’alloggio, anche la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative e di breve periodo, come la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Fuori, invece, i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. Secondo la circolare non è prevista l’adozione di un particolare schema contrattuale.
Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore.
In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.